sabato 12 ottobre 2013

Startup Innovative: Opportunità per il territorio




InnovaStartup e Startup Licata organizzano il seminario
Le Startup Innovative, Opportunità per il Territorio
e invitano tutte le persone interessate a partecipare all’evento che si svolgerà presso il
Caffè Letterario Licata, a Licata (AG), Giovedì 17 ottobre ORE 18:30.
Hashtag evento: #startuplicata


18:30 | Registrazione partecipanti
18:45 | Apertura e introduzione lavori: Angelo Sanfilippo - Startup Licata.
Presenta e modera: Eugenio Agnello
Blogger e Web Designer
Saluti di Massimo Licata D’Andrea
Assessore Comunale alla Cultura

19:10 | Fabio Mondino di InnovaStartup
La normativa vigente per le startup innovative, Come reperire i
fondi per avviare una startup, Gli incubatori, business angels


19:35 | Angelo Sanfilippo di StartUp Licata
Incubatori e l’esperienza del gruppo di persone di Startup
Licata presso Working Capital Accelerator di Catania.

19:45 | Domande e Risposte
20:00 | Fine seminario


Registratevi all’evento www.eventostartuplicata.eventbrite.com
Evento su Facebook http://on.fb.me/1bJ3AHB





sabato 5 ottobre 2013

Web e sviluppo


Finalmente riesco a ritagliarmi un breve periodo di tempo per ritornare a scrivere su questo blog.

Infatti mai come quest'anno il mese di agosto è stato così impegnativo per la categoria dei Commercialisti.

Inoltre molto tempo ho dedicato ad assistere alcuni clienti in difficoltà economiche causate dalla crisi che ci attanaglia da almeno quattro anni.

In alcuni casi le difficoltà erano legate alla mancanza di liquidità necessaria per affrontare le scadenze di pagamento, mentre per la stragrande maggioranza la crisi era da attribuire alla mancanza di vendite o di commesse.
Nel primo caso si è cercato di ristrutturare il debito prolungando le scadenze nel tempo, anche se ciò ha comportato un notevole sacrificio sul fronte del pagamento degli interessi bancari.

Nel secondo caso ho invitato molti di essi a diversificare le loro attività, ciò in particolare per alcuni settori del commercio e dell'artigianato.





Principalmente la diversificazione è stata fatta puntando sul settore web, affiancando all'attività tradizionale quella di vendita on line ottenendo dei buoni risultati già nei primi mesi di svolgimento della stessa.

Pertanto ritengo che sulla base anche delle esperienze maturate le condizioni per fronteggiare la crisi ci sono ancora, basta provare a cercarle.

Con questo non intendo alimentare facili illusioni, in quanto allo stato attuale nessuno ha la bacchetta magica e sana le situazioni di difficoltà con un semplice gesto.

E' importante provare almeno a reagire a questa crisi, mettendosi in gioco ed in particolare essere pronti a modificare il proprio modo di lavorare e la propria azienda.





sabato 13 aprile 2013

I bilanci aziendali e il rating



Oggi vorrei raccontarvi una breve esperienza che mi è accaduta in settimana .
Infatti in concomitanza con l'arrivo della primavera sono giunte diverse richieste da parte di alcuni clienti di pianificare un investimento da mettere in funzione nei prossimi mesi.
Quindi mi sono messo all'opera, contattando molti operatori finanziari, a loro volta meravigliati di questo risveglio primaverile, sia per verificare le possibilità offerte che le condizioni per accedere a finanziamenti.
La prima domanda che mi sono sentito rivolgere è stato quello di verificare il rating aziendale, in quanto come noto a tutti le possibilità di accesso al credito bancario dipendono da questo numero magico.
Fin qui nessuna novità in quanto il rating, così come lo spread ormai è entrato nel nostro linguaggio quotidiano.
La vera svolta è che ho notato da parte degli Istituti Bancari una notevole attenzione non solo alla verifica del rating assegnato all'azienda, ma anche la ricerca delle possibili soluzioni per migliorare le poste di bilancio e quindi di conseguenza migliorare il rating dello stesso, rinviando ad un momento successivo l'accesso al finanziamento.
Questa novità in precedenza non riscontrata mi fa ben sperare in un cambio di rotta da parte degli istituti di credito, anche se ovviamente tale aspetto si riferisce solamente alle esposizioni a breve termine e non quelle a lungo termine.

Ma mi sembra già un ottimo passo.

La lezione che traggo da questa esperienza è quindi che ho fatto bene ad iniziare a diversificare l'attività dello studio sviluppando il servizio di analisi di bilancio e determinazione dei rating, e che malgrado il pessimismo che ci circonda qualcosa nella nebbia si comincia ad intravedere.

Di seguito riporto il link per chi fosse interessato al servizio:




sabato 2 febbraio 2013

sabato 22 dicembre 2012

Nuove imprese e start-up



 Arrivati alla fine del'anno mi sembra opportuno fare   
un breve rendiconto sulle varie idee che ho letto in rete in merito alla nascita di nuove imprese, e che a mio parere rappresentano i punti fondamentali sui quali la nuova impresa deve concentrarsi per avere buone speranze di riuscita del proprio business.
Mi sembra opportuno precisare che il termine di start-up riguarda una fase di avvio di una nuova impresa, mentre nel decreto sviluppo, recentemente approvato, con tale termine si fa riferimento a delle imprese di nuova costituzione che si occupano di nuovi prodotti e nuove tecnologie.
Fatta questa opportuna premessa, bisogna specificare che proprio il Decreto Sviluppo ha posto l'accento sulle necessità di creare un ambiente favorevole alla realizzazione di nuove imprese.
Ovviamente molto rimane ancora da fare in termini di semplificazione burocratica e di intervento sui livelli di tassazione delle imprese.
In realtà in questo post voglio focalizzare l'attenzione su 5 punti che da molti operatori del settore vengono visti come i principi fondamentali da osservare nella fase di avvio e di consolidamento di una nuova impresa.


  1. Business plan : Questa fase riguarda la creazione di un piano d'impresa che analizzi i costi necessari per impiantare la nuova attività, la previsione sui mercati che dovranno essere conquistati nonché l'analisi dei ricavi da realizzare e la redditività del progetto stesso.
  2. Finanziamenti : La ricerca dei capitali necessari per avviare la nuova impresa rappresenta uno degli aspetti più delicati. Tra le possibili soluzioni oltre quelle del ricorso al credito bancario, l'autofinanziamento parziale o totale dei soci (soluzione avveniristica) oppure il ricorso a dei soci finanziatori.
  3. Ubicazione : Aspetto da non trascurare in quanto la presenza sul territorio di un forte tessuto imprenditoriale rappresenta uno dei punti fondamentali per l'ottima riuscita del progetto d'impresa, ciò in quanto una zona ad alta vitalità imprenditoriale attrae molti operatori economici e soggetti maggiormente interessati alle nuove idee d'impresa.
  4. Competenze e formazione dei soci : Aspetti importantissimi in quanto rappresentano il punto di partenza per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale e per le successive opportunità di crescita del proprio business d'impresa.
  5. Consulenze e apporti esterni : Fare riferimento a soggetti esterni con le adeguate competenze, ciò in rapporto a quanto indicato al punto n. 4. Ovviamente un mix di competenze interne alla nuova impresa e l'apporto di consulenti esterni è quello che può dare maggiori garanzie di sviluppo al business d'impresa.
Tengo a sottolineare che i punti sopra elencati non rappresentano per ovvi motivo l'elenco completo ed esaustivo, dei punti fondamentali da affrontare per la nascita di una nuova impresa, ma da un'attenta analisi delle idee che si sviluppano sul web sono quelle che hanno ottenuto un maggior riscontro e ritenute indispensabili per uno sviluppo competitivo di un nuovo business.

sabato 20 ottobre 2012

Cosa cambia nella cessione dei prodotti agricoli


Ad integrazione del post precedente del 21 aprile qui richiamato http://ow.ly/eDido in tema di disciplina della cessione dei prodotti agricoli ed agro - alimentari si precisa che il decreto attuativo dell'articolo 62 della legge 27/2012 è stato emanato e sono stati forniti i seguenti chiarimenti:



Operazioni escluse

non costituiscono cessioni  ai sensi dell’articolo 62  del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
a. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati  dagli imprenditori, alle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;
b. i conferimenti  di prodotti agricoli e alimentari operati  dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
c. i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.
Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina.
I contratti devono essere stipulati in forma scritta e indicare, a pena di nullità,  la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Forma scritta 

Ai fini dell’applicazione del comma 1, per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta,  anche trasmessa  in forma elettronica o a mezzo telefax, anche  priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all’art. 2, lettere a) e b).
Gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti sia  nei contratti o accordi sia nei conseguenti  documenti  di  seguito elencati, a condizione che  questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:
a) contratti di cessione dei prodotti ;
b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
c) ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna 
dei prodotti;

Gli elementi essenziali, in forma scritta, previsti possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.
I documenti  di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti i 5 elementi richiesti dall’articolo 62, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente 
dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1,  del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.


Termini di pagamento

I termini di pagamento previsti decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di 
prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.
4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.

La disposizione di cui all’articolo 62, prevede il pagamento di “interessi” a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.
Qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell’acquirente invocare la sospensione dei termini del pagamento.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni citate al comma 1, gli interessi si calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese, purché detto tasso non risulti iniquo per il creditore, ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge.
Allo stato attuale il tasso di interesse applicato è pari al 10 %.


E’ in ogni caso vietato trattenere l’intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.

Viene prevista la possibilità per i contratti stipulati prima del 24 ottobre 2012 di integrarli con le modalità previste dall'articolo 62, purché ciò avvenga entro il 31/12/2012.




martedì 11 settembre 2012

Come si determina il reddito degli agricoltori





Oggi ho deciso di affrontare il tema relativo alla determinazione del reddito dei produttori agricoli, in quanto tale argomento mi è stato richiesto più volte e ho notato che esiste molta confusione in materia.
Solitamente il reddito di una attività viene determinato dalla differenza tra costi e ricavi, orbene tale criterio pur valido in via generale trova delle eccezioni per le aziende agricole.
Infatti l’articolo 32 comma 2 lettera a) e l’articolo 55 comma 2 lettera c) del D. P. R. 917 del 1986 meglio conosciuto come Testo Unico in materia di Imposte Dirette (TUIR), prevede un diverso regime impositivo a seconda che l’attività agricola svolta si limiti allo sfruttamento delle potenzialità del terreno o le ecceda.
Infatti nel primo caso il reddito ritratto dal terreno rientra nella categoria dei redditi fondiari come reddito agrario e il suo valore si determina con il sistema catastale.
Nel caso in cui l’attività agricola ecceda le potenzialità dello stesso la rimanente parte costituisce reddito d’impresa.
La distinzione pur non essendo di immediata comprensione, determina pertanto delle modalità di determinazione del reddito completamente diverse.
Infatti nel primo caso l’azienda agricola sarà soggetta a tassazione IRPEF solamente per l’ammontare del reddito catastale composto a sua volta dal Reddito Dominicale e dal Reddito Agrario, i cui valori sono desumibili dai certificati catastali dei terreni.
Nel secondo caso per la parte eccedente le potenzialità del terreno, una parte del reddito verrà incluso nei redditi fondiari come prima determinati, e l’eccedenza verrà indicata nei redditi di allevamento o di agriturismo o d’impresa.
Per semplicità di esposizione, si esemplifica la suddetta distinzione:
·                                Nel caso di reddito fondiario i valori da dichiarare sono quelli indicati al quadro RA del modello Unico, quadro che raggruppa i redditi dei terreni, il cui ammontare complessivo va indicato nel quadro RN.
·                                Nel caso di reddito eccedente al quadro RN confluiranno oltre i redditi fondiari, come sopra indicati anche quelli di altre categorie.

Per la determinazione dell’effettivo reddito netto ottenuto dall’azienda agricola, occorre invece fare riferimento alla dichiarazione IRAP, la quale al quadro IQ comprende nel riquadro destinato ai produttori agricoli l’ammontare delle vendite e degli acquisti effettuati nell’anno d’imposta.