giovedì 17 marzo 2011

Organismo di mediazione

In un mondo perfetto scegliere dovrebbe essere facile. Ho chiesto al dott. commercialista Mondino di illustrare le prime differenze tra i diversi organismi di mediazione.
I lettori di Civile.it hanno gia' conosciuto il dott. Mondino. La domanda che gli ho posto via twitter e' stata molto banale: quali sono le differenze tra i diversi organismi di mediazione.
La risposta e' stata semplice, concisa e concreta. Eccola.
Le principali differenze riscontrabili nella costituzione degli organismi di mediazione nascono dall’esigenza prevista dalla normativa vigente (D. M. 180 del 28/10/2010) di ottenere il riconoscimento all’esercizio dell’attività di mediazione da parte del Ministero della Giustizia.
E ‘ prevista la distinzione tra i seguenti organismi:

• Organismi facenti capo ad un Ente Pubblico;
• Organismi facenti capo ad un Ente privato;

I primi sono quelli costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali e vengono iscritti su semplice domanda, verificando solamente la sussistenza del solo requisito della garanzia di serietà ed efficienza, per l’organismo e dei requisiti di cui al comma 3, del D. M. 180 del 28/10/2010 per i mediatori.
Occorre distinguere però gli organismi formati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati da quelli formati da Consigli degli ordini professionali differenti.
Infatti questi ultimi possono costituire organismi di mediazione solo ed esclusivamente per le materie di loro competenza (ad esempio gli Ingegneri solo per le materie tecniche e così via).
Per quanto riguarda gli organismi facenti parte di un Ente Privato, occorre innanzitutto precisare che è necessaria una forma societaria e che il capitale minimo previsto sia pari almeno a quello minimo previsto per le società di capitali, cioè € 10.000,00.
Uno degli aspetti preminenti in questo caso è la scelta della forma societaria, poiché subentrano diversi problemi connessi allo svolgimento dell’attività.
Il principale, nel caso di organismi di mediazione costituiti da Avvocati iscritti all’Ordine, è la necessità di nominare un Amministratore esterno poiché la carica di Amministratore è incompatibile con l’esercizio della professione forense.
L’aspetto fiscale rappresenta anche un problema da affrontare al momento della costituzione e in tal caso assume un ruolo indispensabile la previsione del fatturato che l’organismo prevede di raggiungere.
Infatti nel caso di società di persone per la loro caratteristica di ripartizione del reddito l’importo della partecipazione all’organismo di mediazione potrebbe cumularsi con i redditi personali e pertanto avere notevoli ripercussioni in sede di dichiarazione dei redditi, aspetto che nel caso di società a responsabilità limitata non si presenta.
pubblicato su civile.it il 23.02.2011