sabato 20 ottobre 2012

Cosa cambia nella cessione dei prodotti agricoli


Ad integrazione del post precedente del 21 aprile qui richiamato http://ow.ly/eDido in tema di disciplina della cessione dei prodotti agricoli ed agro - alimentari si precisa che il decreto attuativo dell'articolo 62 della legge 27/2012 è stato emanato e sono stati forniti i seguenti chiarimenti:



Operazioni escluse

non costituiscono cessioni  ai sensi dell’articolo 62  del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
a. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati  dagli imprenditori, alle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse;
b. i conferimenti  di prodotti agricoli e alimentari operati  dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
c. i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.
Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina.
I contratti devono essere stipulati in forma scritta e indicare, a pena di nullità,  la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Forma scritta 

Ai fini dell’applicazione del comma 1, per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta,  anche trasmessa  in forma elettronica o a mezzo telefax, anche  priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui all’art. 2, lettere a) e b).
Gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti sia  nei contratti o accordi sia nei conseguenti  documenti  di  seguito elencati, a condizione che  questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:
a) contratti di cessione dei prodotti ;
b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
c) ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna 
dei prodotti;

Gli elementi essenziali, in forma scritta, previsti possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.
I documenti  di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti i 5 elementi richiesti dall’articolo 62, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente 
dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1,  del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”.


Termini di pagamento

I termini di pagamento previsti decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di 
prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale.
4. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.

La disposizione di cui all’articolo 62, prevede il pagamento di “interessi” a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
b) il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.
Qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell’acquirente invocare la sospensione dei termini del pagamento.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni citate al comma 1, gli interessi si calcolano utilizzando il tasso degli interessi legali di mora, oppure il tasso degli interessi concordato tra imprese, purché detto tasso non risulti iniquo per il creditore, ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge.
Allo stato attuale il tasso di interesse applicato è pari al 10 %.


E’ in ogni caso vietato trattenere l’intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione.

Viene prevista la possibilità per i contratti stipulati prima del 24 ottobre 2012 di integrarli con le modalità previste dall'articolo 62, purché ciò avvenga entro il 31/12/2012.