Oggi ho deciso di affrontare il tema relativo alla determinazione del reddito dei produttori agricoli, in quanto tale argomento mi è stato richiesto più volte e ho notato che esiste molta confusione in materia.
Solitamente il reddito di una attività viene determinato dalla differenza tra costi e ricavi, orbene
tale criterio pur valido in via generale trova delle eccezioni per le aziende
agricole.
Infatti
l’articolo 32 comma 2 lettera a) e l’articolo 55 comma 2 lettera c) del D. P.
R. 917 del 1986 meglio conosciuto come Testo Unico in materia di Imposte Dirette
(TUIR), prevede un diverso regime impositivo a seconda che l’attività agricola
svolta si limiti allo sfruttamento delle potenzialità del terreno o le ecceda.
Infatti
nel primo caso il reddito ritratto dal terreno rientra nella categoria dei
redditi fondiari come reddito agrario e il suo valore si determina con il
sistema catastale.
Nel
caso in cui l’attività agricola ecceda le potenzialità dello stesso la
rimanente parte costituisce reddito d’impresa.
La
distinzione pur non essendo di immediata comprensione, determina pertanto delle
modalità di determinazione del reddito completamente diverse.
Infatti
nel primo caso l’azienda agricola sarà soggetta a tassazione IRPEF solamente
per l’ammontare del reddito catastale composto a sua volta dal Reddito
Dominicale e dal Reddito Agrario, i cui valori sono desumibili dai certificati
catastali dei terreni.
Nel
secondo caso per la parte eccedente le potenzialità del terreno, una parte del
reddito verrà incluso nei redditi fondiari come prima determinati, e
l’eccedenza verrà indicata nei redditi di allevamento o di agriturismo o d’impresa.
Per
semplicità di esposizione, si esemplifica la suddetta distinzione:
·
Nel caso di reddito fondiario i valori da
dichiarare sono quelli indicati al quadro RA del modello Unico, quadro che
raggruppa i redditi dei terreni, il cui ammontare complessivo va indicato nel
quadro RN.
·
Nel caso di reddito eccedente al quadro RN
confluiranno oltre i redditi fondiari, come sopra indicati anche quelli di
altre categorie.
Per
la determinazione dell’effettivo reddito netto ottenuto dall’azienda agricola,
occorre invece fare riferimento alla dichiarazione IRAP, la quale al quadro IQ
comprende nel riquadro destinato ai produttori agricoli l’ammontare delle
vendite e degli acquisti effettuati nell’anno d’imposta.